Gli importi calcolati sono riferiti a ciascuna delle parti.
NOTE:
(1) Il D.L. 225/2010 convertito nella Legge 26 febbraio 2011, n. 10 stabilisce che le controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e
natanti, previste dall'art. 5 del DM n.180/2010, diventeranno obbligatorie a partire dal 20 Marzo 2012.
(2) La mediazione non può essere richiesta in caso di separazione e divorzio e nelle cause di lavoro e diritto previdenziale.
(3) Le spese di avvio (€ 40,00) e le spese di mediazione calcolate sono dovute in egual misura da ciascuna delle parti.
Per ulteriori informazioni si rimanda all' articolo pubblicatoed alle ultime novità in materia.
Avvertenza: l'applicativo fornisce come risultato una forbice tariffaria (minimo e massimo) basata sulla tabella ministeriale cui vengono applicate eventuali riduzioni
o maggiorazioni, alcune delle quali a discrezione dell'organismo di mediazione.
Poiché, come recita l'Art.5 del DM 145/2011, gli importi minimi e massimi della tabella ministeriale sono derogabili, per una valutazione ufficiale dei costi è necessario rivorgersi
all'organismo di mediazione accreditato presso cui si svolgerà la conciliazione.
IVA e spese di avvio: alcuni organismi di conciliazione considerano le spese di avvio come una sorta di 'acconto' sulla mediazione, e quindi soggette all' IVA.
Altri invece considerano tali spese 'esenti IVA', e quindi non facenti parte dell'imponibile.
In attesa di una comunicazione ufficiale da parte dell'Egenzia delle Entrate abbiamo lasciato la possibilità di considerare tali spese come imponibili IVA o meno tramite l'apposito
checkbox.